Ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni n.221 del 21 Dicembre 2011
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
In particolare, l’Accordo Stato Regioni prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda. Per completare il percorso formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni sancito il 21/12/2011, tutti i lavoratori necessiteranno di una formazione specifica e declinata in funzione dei rischi e delle mansioni svolte in azienda.
Il corso di formazione generale ha l'obiettivo di far acquisire ai lavoratori le nozioni di base della sicurezza sul lavoro.
Modulo | Ore |
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Modulo Unico | 4 |
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“I Lavoratori” indipendentemente dalla tipologia contrattuale secondo la nuova definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008. Ai lavoratori stranieri è richiesto di conoscere e comprendere la lingua italiana in quanto il percorso formativo, ai sensi dell'art. 37, co. 13, del T.U.S.L., prevede l'obbligo di verifica in tal senso prima della frequenza all'evento formativo (e nella specie l'organizzazione, da parte del datore di lavoro, di adeguata e comprensibile anche da parte dei lavoratori stranieri).
La formazione generale costituisce credito permanente e non necessita di aggiornamenti
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